La formazione sicurezza lavoro è obbligatoria per legge, a stabilirlo è il D.Lgs. 81/08, ovvero il Testo Unico sulla salute e sicurezza del lavoro. L’intento del legislatore è quello di arginare il dramma delle morti e degli infortuni che ogni anno registra numeri importanti.
Secondo un recente studio Uil solo nei primi 3 mesi del 2024 sono state registrate circa 150 000 denunce di infortunio e 191 decessi. Dati che fanno emergere tutta l’urgenza di potenziare la sicurezza sul lavoro, anche attraverso una formazione mirata.
Ecco perché il TU stabilisce che l’obbligo della formazione sicurezza sul lavoro riguardi tutte le aziende con almeno un dipendente. Realizzarla è responsabilità del datore di lavoro che dovrà anche certificare l’avvenuta formazione per non incorrere in sanzioni.
Sicurezza sul lavoro: obbligo di informazione
Il D.Lgs. 81/08 stabilisce all’articolo 36 del il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire ad ogni lavoratore un’adeguata informazione. Con questo termine si individuano due tipi di notizie, generali e specifiche.
Le informazioni generali sono inerenti ai rischi per la salute e la sicurezza legati all’attività dell’azienda, quindi peculiari dell’attività svolta. Incluse in questa tipologia ci sono anche le procedure di primo soccorso, le norme antincendio e l’evacuazione dei luoghi di lavoro.
Il personale deve, inoltre, essere a conoscenza dei nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di sicurezza. Noto deve essere anche il nome degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.
Le informazioni specifiche riguardano invece:
- rischi specifici legati all’attività svolta e all’uso di eventuali sostanze dannose;
- normative di sicurezza e disposizioni aziendali;
- regole di protezione e prevenzione adottate.
Il datore di lavoro è obbligato a diffondere queste informazioni in maniera chiara, perché siano accessibili a tutto il personale.
Formazione obbligatoria sicurezza sul lavoro: cosa dice la legge
All’art. 37 del Testo Unico si legge che la formazione è obbligatoria su concetti come: rischio, danno, prevenzione, protezione e organizzazione della prevenzione aziendale. I lavoratori dovranno essere edotti su diritti e doveri dei soggetti aziendali, sugli organi di vigilanza, controllo e assistenza.
La formazione deve illustrare altresì i rischi specifici correlati alle mansioni e le relative misure di prevenzione. Su questo aspetto, variabile nel tempo, la Legge stabilisce che i lavoratori siano periodicamente aggiornati.
L’obbligo della formazione sicurezza sul lavoro è del datore, tuttavia i lavoratori sono obbligati a seguire i corsi. Spesso è proprio il titolare ad essere anche Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) obbligatorio in tutte le aziende. Il corso per RSPP ha una durata variabile a seconda del codice ATECO dell’attività che va dalle 16 ore del rischio basso alle 48 ore del rischio alto. Il suo ruolo è quello di rispondere al datore di lavoro “per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.”
Nelle aziende con più di 15 dipendenti viene eletto anche il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il suo compito è quello di controllare che vengano applicate le norme sulla sicurezza e segnalare eventuali rischi. Anche per il rappresentante dei lavoratori è prevista una formazione specifica, definita dal CCNL.
Corsi di formazione obbligatoria sicurezza sul lavoro
La formazione obbligatoria per la sicurezza sul lavoro deve essere erogata da un docente qualificato in azienda e durante l’orario di lavoro. È fondamentale, infatti, che non vi sia alcun onere aggiuntivo per il personale. Al termine del corso le competenze acquisite dovranno essere registrate nel libretto formativo del cittadino. Questo passaggio è particolarmente importante poiché il documento verrà verificato dagli organi di vigilanza che potranno, eventualmente, comminare una sanzione.
I corsi di formazione sicurezza sul lavoro devono avere:
- un organizzatore;
- un responsabile formativo;
- docenti (in rapporto max 1 a 6 per le prove pratiche);
- massimo di 30 discenti (eccetto l’e-learning);
- registro di presenza;
- verbale delle verifiche finali.
La legge stabilisce che tali percorsi formativi vengano svolti entro 60 giorni dall’assunzione del personale. Per considerarsi superati, devono essere frequentati per almeno il 90% e prevedere una valutazione finale. Al termine il lavoratore ottiene un attestato di certificazione.
Fondi interprofessionali per la sicurezza
Per erogare la formazione obbligatoria sicurezza sul lavoro l’azienda deve affidarsi a soggetti autorizzati. La legge individua tre riferimenti:
- soggetti istituzionali: come amministrazioni pubbliche e organizzazioni di volontariato;
- soggetti accreditati: enti riconosciuti dalla regione;
- altri soggetti: come i fondi interprofessionali di settore, gli Organismi Paritetici o i sindacati.
I fondi interprofessionali per la sicurezza rappresentano un utile strumento a disposizione dei datori di lavoro per erogare corsi di formazione. Le aziende versano periodicamente all’INPS “il contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria” attraverso il modello UNIEMENS. Si tratta dello 0,30% della retribuzione dei lavoratori che può essere destinato, in alternativa, a un fondo Interprofessionale per la formazione gratuita.
Questi organismi associativi sono sostenuti dai sindacati allo scopo proprio di promuovere la formazione aziendale. La scelta di destinare lo 0,30% ai Fondi Interprofessionali per la sicurezza ha il grande vantaggio di permettere di abbattere i costi dei corsi obbligatori.
Come aderire ai Fondi interprofessionali per la sicurezza
L’adesione ai fondi interprofessionali non richiede alcun costo aggiuntivo ed è possibile cambiare Fondo, o interrompere il contributo, in ogni momento.
Come erogare la formazione obbligatoria sicurezza sul lavoro con i fondi interprofessionali? Sempre attraverso il modello UNIEMENS è possibile aderire ad uno dei 19 Fondi disponibili, la scelta dipende da vari fattori. L’iscrizione può essere legata al settore di appartenenza dell’azienda o dal CCNL applicato ma anche da come i finanziamenti verranno elargiti. Sono, infatti, individuate tre modalità:
- gli avvisi pubblici permettono all’azienda di rispondere al bando con il proprio piano formativo che verrà valutato dalla commissione.
- il Conto Formazione Aziendale è, invece, un conto dell’azienda dove accantona le quote destinate alla formazione e di cui può disporre come ritiene. Il tutto nel rispetto dei limiti di finanziamento stabiliti dal fondo che ha selezionato.
- il Conto Formazione Aggregato è un conto formazione gestito da più aziende che mettono insieme le proprie risorse. A gestirlo può essere una delle aziende o un ente di formazione.
Quale soluzione scegliere? Dipende da tanti aspetti legati alle dimensioni dell’azienda e anche al suo ambito.